Tipi di vino: come orientarsi tra colore, dolcezza, bollicine e origine

I tipi di vino non si lasciano ordinare in un’unica classifica. Ogni parola dell’etichetta risponde a una domanda diversa: di che colore è il vino, quanto zucchero è rimasto, se contiene anidride carbonica sotto pressione, a quale categoria appartiene per la legge, come è stato prodotto e da quale zona proviene. Sono tutti assi indipendenti e gli equivoci nascono quando questi criteri di classificazione diversi si mescolano. Uno spumante può essere bianco o rosato, brut o dolce; un vino passito non è per forza dolce; una stessa denominazione di origine può comprendere vini fermi e spumanti.

Questa guida separa sei assi della classificazione dei vini: colore, dolcezza, pressione, categorie legali come i liquorosi, metodo di produzione e origine protetta. Per ciascun asse spiega che cosa indica/misura, dove compare in etichetta e che informazioni lascia fuori, cosa non dice, con esempi tratti dalle norme europee e italiane e dalle definizioni dell’OIV. La definizione legale di vino e le sue soglie di alcol sono il tema della tappa precedente del percorso, «Cos’è il vino e come nasce» e qui si danno per acquisite.

Perché la classificazione dei vini segue assi diversi

Le classificazioni provengono da testi diversi, scritti per scopi diversi. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che organizza i mercati agricoli dell’Unione, elenca nell’allegato VII le categorie dei prodotti vitivinicoli. Il regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce come usare alcune parole dell’etichetta, per esempio i termini che indicano lo zucchero o certi metodi di produzione. Le leggi nazionali regolano le menzioni tradizionali: in Italia la legge 238/2016 definisce DOCG, DOC e IGT. L’OIV, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, fornisce infine ai Paesi informazioni per sviluppare le proprie norme e contribuisce ad armonizzare pratiche e standard, le sue definizioni sono un riferimento, non una legge in sé.

Ogni testo misura con la propria unità. La dolcezza si esprime in grammi di zucchero per litro, la pressione in bar, l’alcol in % vol, l’origine con una zona delimitata e un disciplinare di produzione. Il colore, il criterio più visibile, non ha invece una soglia di legge.

Asse Domanda Come si stabilisce Dove si legge Che cosa non dice
Colore Bianco, rosato o rosso? Uve e contatto del mosto con le bucce, senza soglie legali Nome della tipologia, descrizione Zucchero, alcol, stile
Dolcezza Quanto zucchero è rimasto? Residuo zuccherino in grammi per litro Secco, abboccato, brut, dolce e simili Dolcezza percepita
Pressione Ci sono bollicine? e quante? Sovrappressione in bar a 20 °C Frizzante, spumante, gassificato Dove si è formato il gas
Categoria legale Che prodotto è per la legge? Requisiti dell’allegato VII del regolamento 1308/2013 Designazione della categoria, omissibile con una DOP o IGP Gusto e qualità
Metodo Come è stato prodotto? Condizioni fissate solo per alcuni termini Metodo classico, fermentato in botte e altre diciture facoltative Ciò che non è dichiarato
Origine Da dove viene, con quali regole? Zona delimitata e disciplinare DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT Una graduatoria di gusto

La classificazione dei vini funziona, quindi, come una serie di filtri sovrapposti. Ognuno di essi restringe il campo ma nessuno da solo descrive il vino nel bicchiere.

Il colore. Bianco, rosato e rosso

Il colore dipende soprattutto dalle bucce delle uve a bacca nera, dove si trovano i pigmenti coloranti e dal tempo in cui le bucce restano a contatto con il mosto. Il meccanismo, la macerazione, è descritto in «Cos’è il vino e come nasce». Per orientarsi quello che conta è un fatto meno noto, tra le 17 categorie dell’allegato VII nessuna è definita dal colore. Bianco, rosato e rosso descrivono tipologie, non categorie legali con una soglia misurabile.

Il colore entra però nelle regole in punti precisi. Il regolamento delegato (UE) 2019/934, dedicato alle pratiche enologiche, considera bianchi e rossi categorie diverse ai fini del taglio, cioè della miscela di vini diversi, e per questa regola equipara il rosato al rosso. Ne deriva un divieto: un rosato non può nascere dal taglio di un vino bianco e di un vino rosso privi di DOP o di IGP. Fanno eccezione le miscele destinate a diventare la partita, in francese cuvée, cioè il vino base destinato a diventare spumante e quelle destinate ai vini frizzanti; per i vini a denominazione di origine contano anche le regole del disciplinare specifico. I metodi ammessi per ottenere un rosato saranno il tema della guida «Come si produce il vino rosato».

Anche la legge italiana usa il colore come parametro. Per la menzione «riserva», ad esempio, la legge chiede almeno due anni di invecchiamento ai rossi e uno ai bianchi, salvo le regole delle denominazioni preesistenti, come spiega l’articolo su che cosa significa Riserva in etichetta. A livello internazionale l’OIV ha aggiunto nel 2020 il «vino bianco con macerazione»: da uve a bacca bianca “a contatto” (macerazione) con “le vinacce” (le bucce degli acini) per almeno un mese. Questo procedimento tecnico dona ai vini bianchi un possibile colore più intenso, ambra-arancio e un gusto tannico (più simile ai vini rossi giovani). È un riferimento tecnico e l’articolo bianchi macerati e ai vini orange spiega perché, nell’uso comune, quel nome cc omprenda pratiche molto diverse.

Il colore, quindi, resta solo un indizio utile sulle uve utilizzate e sulle tecniche di lavorazione/produzione. Per scegliere tra i colori con altri criteri c’è l’articolo per scegliere tra vino bianco, rosso e rosato.

La dolcezza. Residuo zuccherino e diciture in etichetta

Il residuo zuccherino è la quantità di zuccheri che i lieviti non hanno trasformato in alcol durante la fermentazione alcolica del mosto d’uva, è espressa in grammi per litro (g/l). Rimane dello zucchero nel vino quando la fermentazione si interrompe, o viene interrotta, prima che venga consumato tutto. Per ottenere un vino molto dolce servono uve ricchissime di zuccheri. L’OIV, nella definizione dei vini dolci con zucchero residuo dell’uva, cita le seguenti tecniche per ottenere uve molto ricche di zuccheri: la maturazione in pianta, l’appassimento e la selezione delle uve. Vanno in questa direzione anche le vendemmie tardive e i vini muffati, nati da uve colpite dalla Botrytis. Il passaggio dallo zucchero negli acini e nei mosti all’alcol nel vino sarà sviluppato nella guida «Zuccheri nel vino: fermentazione e residuo».

In etichetta la dolcezza segue due scale. Per spumanti, spumanti di qualità, spumanti aromatici e spumanti gassificati l’indicazione in etichetta è obbligatoria (extra brut, brut, dry, dolce, ecc…); lo zucchero si conta come somma di tutti gli zuccheri che possono essere presenti, fruttosio, glucosio e saccarosio, con una tolleranza di 3 g/l. Per gli altri vini la dicitura è facoltativa e quando c’è segue una scala propria, misurata come glucosio più fruttosio, con una tolleranza di 1 g/l.

Dicitura Vini fermi e altri prodotti diversi dagli spumanti Spumanti
Brut nature, pas dosé, dosaggio zero Non prevista Meno di 3 g/l, senza zucchero aggiunto dopo la seconda fermentazione
Extra brut Non prevista Da 0 a 6 g/l
Brut Non prevista Meno di 12 g/l
Extra dry Non prevista Da 12 a 17 g/l
Secco, asciutto Fino a 4 g/l, o fino a 9 g/l se l’acidità totale non è inferiore di oltre 2 g/l allo zucchero Da 17 a 32 g/l
Abboccato Oltre il secco e fino a 12 g/l, o fino a 18 g/l se l’acidità non è inferiore di oltre 10 g/l allo zucchero Da 32 a 50 g/l
Amabile Oltre l’abboccato e fino a 45 g/l Non prevista
Dolce Almeno 45 g/l Oltre 50 g/l

Fonte della tabella: regolamento delegato (UE) 2019/33, allegato III, testo consolidato al 18 gennaio 2025. L’acidità totale è espressa in grammi di acido tartarico per litro.

La tabella mostra due tranelli. Il primo, la stessa parola cambia valore a seconda che sia un vino fermo (o frizzante) o spumante. «Secco» su un vino fermo significa al massimo 4 g/l, o 9 con acidità adeguata, mentre su uno spumante indica da 17 a 32 g/l. E «extra dry» descrive uno spumante più dolce di un brut, non più secco. Il secondo tranello sono le sovrapposizioni, uno spumante con 2 g/l rientra negli intervalli di più termini e il regolamento chiede di indicarne uno solo. La dicitura in etichetta per gli spumanti colloca, quindi, il vino in una fascia non ne dichiara il valore esatto.

La scala dei vini fermi contiene anche una regola istruttiva sull’acidità. Con 8 g/l di zucchero e 6,5 g/l di acidità totale la differenza è 1,5 g/l, e il vino può dirsi secco; con lo stesso zucchero e 5 g/l di acidità la differenza sale a 3 e la dicitura corretta diventa abboccato. Le diciture degli spumanti saranno riprese nella guida «Leggere l’etichetta di uno spumante».

La pressione. Differenza tra frizzante e spumante

Quando la fermentazione avviene in un recipiente chiuso (ad esempio una bottiglia o un autoclave), l’anidride carbonica che si forma non ha nessun posto dove andare quindi, per il gas, non c’è scelta se non disciogliersi nel vino; all’apertura del tappo essa si libera e forma le bollicine. Le norme misurano questo gas come sovrappressione, cioè la pressione in eccesso rispetto a quella atmosferica, in una bottiglia chiusa a 20 °C.

In Europa la differenza tra frizzante e spumante è una questione di soglie di sovrapressione, già anticipata in «Cos’è il vino e come nasce». Il vino frizzante ha tra 1 e 2,5 bar di anidride carbonica (endogena, cioè formata nel prodotto stesso). Il vino spumante ha almeno 3 bar, con gas proveniente soltanto dalla fermentazione e lo spumante di qualità almeno 3,5. Lo spumante di qualità del tipo aromatico, che nasce di solito da varietà come i moscati e le malvasie, richiede invece almeno 3 bar.

Se l’anidride carbonica viene aggiunta (insufflata, come nelle bibite gassate), in tutto o in parte, il prodotto diventa «vino spumante gassificato» o «vino frizzante gassificato» e il nome va completato con «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica». Lo spumante gassificato può nascere soltanto da vini senza DOP né IGP.

«Fermo», invece, non è una categoria del regolamento europeo: nel linguaggio comune indica il vino senza effervescenza. Una soglia per il vino fermo la propone l’OIV che chiama fermo il vino con meno di 4 g/l di anidride carbonica a 20 °C e «semi-sparkling» quello tra 3 e 5 g/l, lasciando al produttore la scelta nella fascia in cui le due definizioni si sovrappongono. Per quanto riguarda la pressione, sempre l’OIV, fissa lo spumante ad almeno 3,5 bar, ridotti a 3 per le bottiglie sotto 0,25 litri. Frizzante e spumante non hanno dunque lo stessa soglia di definizione dal punto di vista della sovrapressione in ogni testo.

La pressione inoltre non dice dove si è formato il gas, in bottiglia o in autoclave, né quanto zucchero ci sia, un frizzante può essere secco o dolce. Questi stili avranno una guida dedicata, «Spumanti e frizzanti: come orientarsi».

Categorie legali. Liquorosi, vini da uve appassite e da uve stramature

Alcune categorie europee non descrivono un gusto ma un modo di ottenere il prodotto. Sono i tipi di vino più facili da confondere perché finiscono sempre nell’unico calderone di vini dolci.

Vino liquoroso: l’alcol aggiunto come criterio

Il vino liquoroso nasce aggiungendo alcol di origine vinica, neutro o distillato, a un mosto parzialmente fermentato, a un vino o a una miscela dei due. È questa aggiunta, esclusa per il vino ordinario, a definirne la categoria; i limiti di alcol sono riportati in «Cos’è il vino e come nasce». Se l’alcol viene aggiunto mentre il mosto fermenta ancora, la fermentazione si arresta e una parte dello zucchero resta nel mosto parzialmente fermentato, il regolamento delegato 2019/934 descrive proprio un mosto di uve appassite a cui si aggiunge alcol «per impedire la fermentazione». Se il vino liquoroso parte da un vino già fermentato, la dolcezza dipende invece dai mosti concentrati eventualmente aggiunti, tra i vini liquorosi a denominazione di origine protetta prodotti in queste modalità ci sono: Marsala, Porto, Madera e Sherry (Jerez-Xérès).

Il nome di una menzione può trarre in inganno. Succede con i francesi «Vino dolce naturale» che è riservata a vini liquorosi ottenuti da mosti con almeno 212 g/l di zuccheri naturali iniziali e con aggiunta di alcol, quindi in questo caso dolce «naturale» non significa prodotto “naturalmente dolce”, ma fortificato con alcol. I vini fortificati avranno una guida propria, «Vini fortificati e liquorosi».

Uve appassite e passito: un metodo di produzione non un sinonimo di vino dolce

Il vino ottenuto da uve appassite nasce da grappoli d’uva che dopo la raccolta vengono lasciati a seccare, al sole o dentro dei fruttai, per perdere parte dell’acqua presente negli acini. Poi il vino viene prodotto in maniera tradizionale. La parola passito o vino passito descrive dunque un metodo di produzione e non è sinonimo di vino dolce. La norma europea infatti non impone che resti zucchero alla fine del processo di produzione. Un vino da uve appassite può essere dolce o secco a seconda di quanto tempo il mosto sarà lasciato a fermentare. Le tecniche saranno sviluppate nella guida «Vini dolci e passiti: uva, zuccheri e tecniche».

Uve stramature, vini speciali e aromatizzati

Il vino di uve stramature, cioè lasciate maturare oltre il normale direttamente sulla pianta, è un’altra categoria europea ottenuta senza arricchimento di mosti concentrati e mistelle e con almeno 12% vol di alcol svolto. Un caso particolare di vino prodotto da uve stramature è l’icewine.

Vermouth e sangria, infine, sono prodotti vitivinicoli aromatizzati, regolati da un testo distinto, il regolamento (UE) n. 251/2014: nel vermouth i prodotti vitivinicoli devono essere almeno il 75% del volume. Il tema avrà una guida dedicata, «Vini aromatizzati e vermouth».

Il metodo di produzione. Che cosa dichiara l’etichetta e che cosa tace

Il metodo di produzione è l’asse più importante ma il meno visibile. Molte scelte di cantina, dalla macerazione carbonica all’affinamento, non creano una categoria e spesso non compaiono in etichetta. Il regolamento 1308/2013 consente termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione come indicazioni facoltative, alcuni sono riservati e richiedono condizioni precise.

Bottiglia o autoclave, dove nascono le bollicine?

Negli spumanti l’anidride carbonica deve venire dalla fermentazione della partita di vino base. Il regolamento delegato 2019/934 ammette che la fermentazione che rende spumante il vino base avvenga in bottiglia o in recipienti chiusi (tipicamente autoclave) e l’OIV distingue allo stesso modo gli spumanti rifermentati in bottiglia da quelli rifermentati in autoclave. In Italia la legge 238/2016 chiama la fermentazione in autoclave «metodo Martinotti» o «metodo Charmat» e la fermentazione in bottiglia «metodo Classico» o «metodo Tradizionale». Le due tecniche avranno guide dedicate, «Metodo classico: rifermentazione e lavoro sui lieviti» e «Metodo Martinotti-Charmat».

Metodo classico e “fermentato in bottiglia” non sono sinonimi

«Metodo classico», «metodo tradizionale» e le loro varianti sono riservati agli spumanti DOP e agli spumanti di qualità che rifermentano in bottiglia, restano senza interruzione sulle fecce, il deposito dei lieviti della rifermentazione, per almeno nove mesi nella stessa azienda e ne vengono separati con la sboccatura, cioè l’espulsione del deposito di lieviti presente nella bottiglia convogliato verso collo della bottiglia. «Fermentato in bottiglia» invece richiede molto meno lavoro e tempo, almeno nove mesi di processo complessivo, almeno novanta giorni tra fermentazione e permanenza sulle fecce e ammette la separazione per filtrazione dopo il travaso in un altro recipiente. Il metodo tradizionale del Cava e le sue categorie approfondito nel nostro articolo mostra bene come ogni denominazione aggiunga poi tempi propri di produzione.

Legno e indicazioni che possono mancare

Anche il legno ha parole controllate, per i vini DOP e IGP diciture come «fermentato in barrique» o «invecchiato in botte» seguono un elenco europeo e non valgono se il vino è stato prodotto mettendo a bagno nel vino pezzi di legno di quercia (si per dare il gusto di legno al vino è possibile usare pezzi più o meno grandi di legno da mettere in ammollo nel vino in fase di affinamento). Che cosa cambia nel bicchiere lo spiega l’articolo affinamento in legno, tra botti e aromi.

L’assenza di una dicitura, però, non è un’informazione ad esempio per uno spumante prodotto in autoclave non è obbligato a dichiararlo in etichetta parimenti un vino affinato in botte di legno per un certo periodo di tempo in legno, anche qui, non è obbligatorio indicarlo in etichetta.

Denominazione e indicazione geografica. L’origine come classificazione

L’ultimo asse risponde alla domanda «da dove viene, e con quali regole?». Per il regolamento 1308/2013 una denominazione di origine protetta (DOP) designa un vino le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, le uve devono provenire esclusivamente da quella zona, dove avviene anche la produzione.

Per un’indicazione geografica protetta (IGP), invece, si richiede che qualità, reputazione o altre caratteristiche siano attribuibili all’origine e con almeno l’85% delle uve prodotte nella zona. In Italia, per motivi storici, per quanto riguarda il vino, la dicitura DOP può essere sostituita dalle due indicazioni storicamente utilizzate DOCG e DOC, stesso discorso per IGT che rappresenta la menzione italiana per il vino che ricade nelle IGP. L’articolo sul vino IGT e alle regole dell’indicazione geografica mostra come leggere la sigla.

Ogni DOP e IGP ha un disciplinare di produzione, il documento che elenca categorie di prodotto ammesse, zona, limiti geografici, varietà di uva ammesse, rese massime di uva per ettaro e pratiche specifiche di vigna e di cantina. Per questo una stessa denominazione può comprendere tipi di vino molto diversi, bianchi e rossi, vini fermi e spumanti, secchi e dolci, ciascuno con le proprie regole specifiche indicate nel disciplinare di produzione. Altre parole o menzioni presenti in etichetta come «classico», «superiore» e «riserva», valgono in Italia solo se lo specifico disciplinare le prevede e rappresentano ulteriori caratteristiche produttive, non vanno mai scambiate per giudizi di gusto.

Per i vini senza DOP né IGP in etichetta restano solo poche informazioni da poter inserire: la parola «vino» e il Paese di provenienza. Annata di produzione e vitigno che è stato usato sono diciture rare in etichetta per i vini senza indicazione di origine, inoltre quando si indica in etichetta un vitigno ciò non vuol dire che il vino sia prodotto unicamente da quel vitigno ma deve coprire almeno l’85% del vino.

Per concludere va sottolineato che una DOCG non promette automaticamente un vino più “buono” in senso assoluto o migliore per ogni palato, indica che quella bottiglia per essere stata prodotta, rispetta delle regole precise della sua denominazione. Gli assi si incrociano anche qui, le regole su DOP e IGP non si applicano ai vini totalmente dealcolizzati, le cui tecniche e diciture sono spiegate nell’articolo come si produce il vino analcolico. Il sistema delle denominazioni avrà una trattazione propria nella guida «DOC, DOCG, IGT, DOP e IGP».

Come leggere un’etichetta combinando gli assi

Riconoscere i tipi di vino dall’etichetta è più semplice se si leggono le parole sempre nello stesso ordine:

  1. Categoria: vino, frizzante, spumante, liquoroso, oppure il nome di una DOP o IGP che la sostituisce.
  2. Pressione: frizzante o spumante e se compare «gassificato».
  3. Dolcezza: negli spumanti la dicitura sul residuo zuccherino c’è sempre; nei vini fermi è facoltativa e la sua assenza non dice nulla.
  4. Colore: dal nome della tipologia o dalla descrizione.
  5. Metodo: solo ciò che è scritto, letto alla lettera.
  6. Origine: DOP o IGP ed eventuali menzioni come riserva o classico.

Un’etichetta scomposta asse per asse

Si prenda un’etichetta immaginaria: «spumante di qualità, rosato, brut, metodo classico», accompagnata dal nome di una DOP. «Spumante di qualità» indica categoria e pressione, almeno 3,5 bar di anidride carbonica nata dalla fermentazione. «Rosato» indica il colore. «Brut» colloca lo zucchero sotto i 12 g/l, senza dirne il valore esatto. «Metodo classico» significa rifermentazione in bottiglia, minimo di legge nove mesi sulle fecce e sboccatura. Il nome della DOP rimanda a una zona e a un disciplinare. Restano fuori le varietà di uva, se non sono indicate, l’acidità, i profumi e lo stile del produttore.

Parole che vogliono dire altro (false friends)

Alcune diciture si prestano a equivoci frequenti. «Extra dry» è più dolce di «Brut». «Secco/dry» su uno spumante può voler dire fino a 32 g/l, che non è poco. «Passito» descrive la tecnica di appassimento dei grappoli prima della produzione tradizionale del vino, non la dolcezza. «Dolce naturale» indica un vino liquoroso con alcol aggiunto, n0n un vino naturalmente dolce. «Fermo» non è una categoria ufficiale e vuol dire senza bollicine. Per orientarsi tra sigle, annate e codici c’è l’articolo leggere l’etichetta del vino.

Le prossime tappe del percorso

Questa è la seconda tappa del percorso introduttivo. La precedente, «Cos’è il vino e come nasce», spiega la definizione della bevanda e la fermentazione. La successiva, «Cosa c’è nel vino», passa dalle parole dell’etichetta alle sostanze nel bicchiere, dagli zuccheri agli acidi all’anidride carbonica, con le loro unità di misura. Conoscere i tipi di vino serve proprio a questo: sapere quale domanda porre a una bottiglia prima di giudicarla.

Per approfondire

Disclaimer: Le norme cambiano nel tempo, i riferimenti di questa pagina sono stati verificati sulle ultime versioni dei regolamenti disponibili ma restano strumenti di documentazione, fanno fede le versioni pubblicate nelle Gazzette ufficiali. Cercheremo di aggiornare queste fonti e l’intera guida tempestivamente in caso di modifiche.

Domande frequenti

Quali sono i principali tipi di vino?

Non esiste un’unica classificazione: i tipi di vino si distinguono su assi diversi. Il colore separa bianchi, rosati e rossi; il residuo zuccherino vini secchi, abboccati, amabili e dolci; la pressione vini fermi, frizzanti e spumanti. Contano poi le categorie legali, come i liquorosi, il metodo di produzione e l’origine, cioè DOP e IGP.

Che differenza c’è tra vino frizzante e spumante?

Nell’Unione europea il frizzante ha, in bottiglia chiusa a 20 °C, una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar dovuta ad anidride carbonica formata nel vino. Lo spumante arriva ad almeno 3 bar, lo spumante di qualità ad almeno 3,5. Se il gas è aggiunto, il nome diventa «gassificato» e l’etichetta deve dichiararlo.

Un vino extra dry è più secco di un brut?

No. Nella scala europea degli spumanti brut indica meno di 12 grammi di zucchero per litro, extra dry da 12 a 17. Anche «secco» cambia valore con la categoria: su uno spumante significa da 17 a 32 g/l, su un vino fermo al massimo 4 g/l, o 9 g/l quando l’acidità è adeguata.

Un vino passito è sempre dolce?

No. In Italia la menzione «passito» spetta a vini fermi DO o IGT ottenuti da uve appassite, in modo naturale o in ambiente condizionato. La norma europea sui vini da uve appassite fissa minimi di alcol svolto e totale, ma non obbliga a lasciare zucchero: la dolcezza dipende da quanto zucchero fermenta.

Ultima verifica delle fonti: 16 Ottobre 2026

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